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Art. 30 - Sospensione
volontaria
1. l Tecnici che intendono espletare attività di altra natura
inerente al calcio devono presentare domanda di sospensione
all'Albo e nei Ruoli, precisando la natura di tale attività.
2. I Tecnici che abbiano ottenuto dal Settore Tecnico la
sospensione non possono svolgere mansioni di Allenatore o di
Direttore Tecnico. La sospensione cessa nel momento in cui
vengono meno i motivi per i quali era stata richiesta.
3. Sono perseguibili disciplinarmente i Tecnici che espletano
attività di altra natura inerente al calcio senza avere
chiesto ed ottenuto la sospensione. La nuova attività non
consente l'ammissione in campo a tale titolo.
4. Il decorso del periodo di sospensione non esonera
dall'obbligo di partecipare agli incontri e seminari di
aggiornamento tecnico e dall'obbligo di cui all'art. 14.
Art. 31 - Attività dei
Tecnici quali calciatori
1. II Settore Tecnico è retto dal Presidente Delegato che ne
risponde al Presidente Federale ed al Consiglio Federale.
2. II Presidente Delegato del Settore Tecnico è nominato per
due stagioni sportive dal Consiglio Federale su proposta del
Presidente Federale.
3. La definizione dei principi e criteri tecnici per lo
sviluppo dell'attività calcistica spetta al Consiglio
Direttivo, che viene nominato dal Consiglio Federale per due
stagioni sportive.
4. II Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente Delegato
al Settore Tecnico ed é formato da altri quindici componenti
così nominati dal Consiglio Federale:
a) sei componenti nominati per riconosciuta specifica
professionalità ed esperienze nelle materie attinenti alle
funzioni del Settore Tecnico;
b) tre componenti nominati rispettivamente su designazione uno
della Lega Nazionale Professionisti, uno della Lega
Professionisti Serie C e uno della Lega Nazionale Dilettanti;
c) due componenti nominati su designazione uno dal Settore per
l'Attività Giovanile e Scolastica e uno dall'Associazione
Italiana Arbitri;
d) tre componenti nominati su una designazione ciascuna delle
Associazioni di Categoria degli Allenatori, dei Calciatori,
dei Medici;
e) dal Commissario Tecnico della Squadra Nazionale A.
5. Tra i componenti del Consiglio Direttivo, il Consiglio
Federale nomina, sentito il Presidente Delegato al Settore
Tecnico, un Vice-Presidente e tre membri del Comitato
Esecutivo.
6. II Consiglio Direttivo assume le decisioni e le iniziative
per l'attuazione delle attribuzioni previste dall'art. 1 del
presente Regolamento.
7. II Presidente convoca periodicamente il Consiglio Direttivo
e ne formula l'ordine del giorno, tenendo anche conto delle
richieste avanzate dai suoi componenti.
8. Su invito del Presidente possono partecipare, senza diritto
di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo rappresentanti
di altri organi federali o di Associazioni riconosciute dalla
F.l.G.C., nonché esperti nelle materie attinenti alle attività
del Settore.
9. II Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal
Vice-Presidente e da tre membri del Consiglio Direttivo.
10. Il Comitato Esecutivo ha facoltà di adottare e rendere
immediatamente esecutivi provvedimenti di competenza del
Consiglio Direttivo al quale, comunque, devono essere
sottoposti per la ratifica nella prima riunione utile. Il
Comitato Esecutivo esercita inoltre le funzioni disciplinari
previste dal presente Regolamento.
11. Per particolari ed urgenti motivi il Presidente Delegato
può adottare e rendere immediatamente esecutivi provvedimenti
di competenza del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo
ai quali, comunque, devono essere sottoposti per la ratifica
nella prima riunione utile. La mancata ratifica comporta la
immediata decadenza degli stessi.
Art. 32 - Norme di
comportamento
1. I Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore sono
tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali.
2. Essi devono essere esempio di disciplina e correttezza
sportiva e debbono, nei rapporti con i colleghi, ispirare la
loro condotta ai principi della deontologia professionale.
3. In caso di violazione delle norme di comportamento, il
Comitato Esecutivo del Settore Tecnico adotta nei confronti
degli iscritti, nei limiti e secondo le modalità di cui
all'art. 33 del presente Regolamento, i provvedimenti
disciplinari previsti dal Codice di Giustizia Sportiva.
Art. 33 - Disciplina dei
Tecnici
1. I Tecnici sono soggetti alla giurisdizione degli Organi
disciplinari nei procedimenti per illecito sportivo e, se
tesserati per società, per le infrazioni inerenti all'attività
agonistica.
2. Per tutte le altre infrazioni e, in particolare, per le
violazioni di cui all'art. 35 del presente Regolamento, i
Tecnici, compresi quelli Federali, sono soggetti alla
giurisdizione del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico.
3. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal Comitato
Esecutivo, previa contestazione scritta degli addebiti
all'interessato, il quale, nel termine di quindici giorni
dalla ricezione della contestazione, può presentare le proprie
controdeduzioni. Avverso i provvedimenti adottati è ammesso
ricorso al Presidente della F.l.G.C. entro trenta giorni dalla
comunicazione.
4. Nel caso in cui, nel corso del giudizio, emergano
responsabilità di società, copia degli atti viene trasmessa
alla Lega o al Comitato di appartenenza per i necessari
deferimenti e ne viene data comunicazione al Presidente della
F.l.G.C..
5. Le Leghe ed i Comitati comunicano al Settore Tecnico i
provvedimenti adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva a
carico dei Tecnici tesserati per società e, nel caso previsto
dal precedente comma, i provvedimenti a carico delle società.
Art. 34 - Obblighi e
deroghe
1. L'attività degli Allenatori presso le società è
disciplinata come segue:
A) Serie "A" e "B":
Aa) la prima squadra delle società della Lega Nazionale
Professionisti deve essere obbligatoriamente affidata ad un
Direttore Tecnico o ad un Allenatore Professionista di 1a
categoria che ne assume l'effettiva responsabilità;
Ab) all'Allenatore Responsabile deve essere affiancato un
altro Allenatore Professionista di 1a categoria, ovvero un
Allenatore Professionista di 2a categoria, che assume la
qualifica di Allenatore "in seconda". Al Direttore Tecnico
invece deve essere affiancato obbligatoriamente un Allenatore
Professionista di 1a categoria;
Ac) il Consiglio Direttivo può concedere deroghe alla
disposizione di cui alla lettera Aa) per gli Allenatori
Professionisti di 2a categoria che abbiano guidato le loro
squadre alla promozione dalla Serie "C1", alla Serie "B". La
deroga è concessa con efficacia limitata al periodo in cui
l'allenatore guida effettivamente, senza soluzione di
continuità, la prima squadra della società nei Campionati
della Lega Nazionale Professionisti. II Consiglio Direttivo
può, altresì, concedere deroga ad allenare la prima squadra di
società aderente alla Lega Nazionale Professionisti, diversa
da quella che ha conseguito la promozione, qualora
l'allenatore sia stato ammesso al corso per l'abilitazione ad
Allenatore Professionista di 1a categoria. In tale ultimo
caso, la deroga ha efficacia per una stagione sportiva e può
essere rinnovata per una seconda stagione sportiva nel caso di
riconosciuta idoneità al proseguimento del corso abilitativo;
Ad) il Consiglio Direttivo può, altresì, concedere deroghe
alla disposizione di cui al comma 1 per gli Allenatori
Professionisti di 2a categoria che, al termine del primo anno
di corso per l'abilitazione ad Allenatore Professionista di 1a
categoria, siano stati riconosciuti idonei al proseguimento
del corso stesso. La deroga è concessa con efficacia limitata
ad una stagione sportiva;
Ae) gli Allenatori Professionisti di 2a categoria che, per
effetto della deroga ottenuta, allenino per cinque anni
consecutivi la prima squadra di una società che milita nella
Lega Nazionale Professionisti vengono abilitati ad ogni
effetto Allenatori Professionisti di 1a categoria previo
colloquio da sostenere con esito positivo, davanti ad apposita
Commissione del Settore Tecnico;
Af) in caso di licenziamento dell'allenatore responsabile
della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico,
la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro
Allenatore Professionista di 1a categoria o Direttore Tecnico;
Ag) la società, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo,
può affidare, per la durata massima di trenta giorni nel corso
della stagione o di sessanta giorni nella fase conclusiva
della stessa, la responsabilità tecnica della prima squadra ad
un Allenatore Professionista di 2a categoria. L'autorizzazione
viene trasmessa alla società interessata dal Settore Tecnico
che ne dà comunicazione alla Lega Nazionale Professionisti, la
quale provvede ad impartire le necessarie disposizioni per
l'ammissione in campo dell'allenatore autorizzato;
Ah) in caso di malattia dell'allenatore responsabile della
prima squadra o in altri casi di forza maggiore, il Consiglio
Direttivo può autorizzare l'Allenatore in seconda a dirigere
la prima squadra sino a quando l'impedimento non sia rimosso,
ferma restando ogni valutazione in ordine allo stato di
malattia o alle cause di forza maggiore;
Ai) in caso di squalifica dell'allenatore responsabile della
prima squadra il Consiglio Direttivo può autorizzare
l'allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino al
termine della squalifica.
B) Serie "C1" e "C2":
B) Serie "C1" e "C2":
Ba) la prima squadra delle società della Lega Professionisti
Serie C deve essere obbligatoriamente affidata ad un Direttore
Tecnico o ad un Allenatore Professionista di 1a categoria o ad
un Allenatore Professionista di 2a categoria che ne assume la
responsabilità tecnica;
Bb) all'allenatore responsabile deve essere affiancato un
altro Allenatore di 1a, di 2a,di Base o di 3a categoria, che è
definito allenatore "in seconda";
Bc) il Consiglio Direttivo può concedere deroghe alle
disposizioni di cui al comma precedente soltanto per
Allenatori di Base o Allenatori di 3a categoria che abbiano
guidato le loro squadre alla promozione in C2 dal Campionato
Nazionale Dilettanti. La deroga è concessa con efficacia
limitata al periodo in cui l'allenatore guida effettivamente,
senza soluzione di continuità, la prima squadra della società
nel Campionato di C2 o di C1, in caso di ulteriore promozione;
Bd) in caso di licenziamento dell'allenatore responsabile
della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico,
la società deve conferire la responsabilità tecnica ad un
Direttore Tecnico o ad altro Allenatore Professionista di 1a
categoria o di 2a categoria;
Be) la società, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo,
può affidare, per la durata massima di trenta giorni nel corso
della stagione o di sessanta giorni nella fase conclusiva
della stessa, la responsabilità tecnica della prima squadra ad
un Allenatore di Base o Allenatore di 3a categoria, con
esclusione di ogni altra deroga;
Bf) l'autorizzazione viene trasmessa alla società interessata
dal Settore Tecnico, che ne dà comunicazione alla Lega
Professionisti Serie C, la quale provvede ad impartire le
necessarie disposizioni per l'ammissione in campo
dell'allenatore autorizzato;
Bg) in caso di malattia dell'allenatore responsabile della
prima squadra o in altri casi di forza maggiore, che
impediscono allo stesso di attendere alle mansioni cui è
preposto, il Consiglio Direttivo può autorizzare la società ad
utilizzare, sino a che l'impedimento non sia rimosso, altro
allenatore, anche se di Base o di 3a categoria, purché
tesserato dall'inizio della stagione stessa;
Bh) è di competenza del Consiglio Direttivo ogni valutazione
in ordine allo stato di malattia o alle cause di forza
maggiore;
Bi) in caso di squalifica dell'allenatore responsabile della
prima squadra, il Consiglio Direttivo può autorizzare un altro
Tecnico Professionista tesserato per la stessa società a
dirigere la prima squadra sino al termine della squalifica.
C) Campionato Nazionale Dilettanti; di Serie A e B del Calcio
Femminile e del Calcio a Cinque; di Eccellenza Regionale; di
Promozione; di Prima e Seconda Categoria:
Ca) la prima squadra deve obbligatoriamente essere affidata ad
un Direttore Tecnico o ad un Allenatore di 1a, di 2a, di Base
o di 3a categoria e per i Campionati di Calcio a Cinque ad un
Allenatore di Calcio a Cinque;
Cb) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della
prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la
società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro
allenatore abilitato;
Cc) i Comitati della Lega Nazionale Dilettanti segnalano al
Settore Tecnico eventuali violazioni alla presente
disposizione per i provvedimenti di cui agli artt. 33 e 35 del
presente Regolamento.
D) Attività giovanile delle società:
Da) il Comitato Esecutivo del Settore, sentite le Leghe ed il
Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, può determinare
obblighi e formalità per l'affidamento della responsabilità
tecnica dell'attività giovanile presso la società;
Db) le squadre delle società di A, B e C1 che partecipano ai
Campionati della categoria "Primavera" o corrispondente devono
essere affidate alla responsabilità tecnica di un Allenatore
Professionista.
Art. 35 - Preclusioni e
sanzioni
1. I Tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non
possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento,
svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni
diverse, fatta eccezione per eventuali ipotesi previste
dall'Accordo Collettivo con gli Allenatori Professionisti,
nonché per quanto previsto dal comma 2 dell'art. 27.
2. Ai Tecnici è vietato dl prestare la loro opera, sia pure
temporanea ed occasionale, a favore di società per le quali
non hanno titolo a tesserarsi.
3. Ai Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore
Tecnico è fatto divieto dl trattare direttamente o
indirettamente e comunque di svolgere attività collegate al
trasferimento ed al collocamento dei calciatori. Essi sono
soltanto legittimati a fornire alle società di appartenenza la
loro consulenza di natura esclusivamente tecnica.
4. Ai Tecnici è, altresì, vietato dl svolgere mansioni
riservate, in base al presente Regolamento, a Tecnici di
categoria superiore, senza la specifica autorizzazione in
deroga, di competenza del Consiglio Direttivo.
5. Gli iscritti all'Albo del Tecnici o ai Ruoli non possono
svolgere attività giornalistica inerente al calcio, neppure in
qualità dl collaboratori, se non preventivamente autorizzati
dal Settore Tecnico o se non hanno ottemperato a quanto
previsto dall'art. 30.
6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti
comporta l'adozione dl provvedimenti disciplinari.
7. In caso di accertata violazione del divieto di cui al
precedente comma 4, il Comitato Esecutivo revoca
l'autorizzazione concessa ai sensi dell'art. 66, comma 1,
lett. c), N.O.I.F. |