Settore Tecnico F.I.G.C.
Settore Tecnico F.I.G.C.
Via Gabriele D'Annunzio 138
50135 Firenze
tel. +39 05550901 - Fax +39 055610706

Il Settore Tecnico della Federazione Italiana Giuoco Calcio è organo di servizio della Federazione incaricato, a norma dell'art. 14 dello Statuto, di svolgere attività di studio e di qualificazione per la diffusione ed il miglioramento della tecnica del giuoco del calcio.

A tal fine il Settore ha competenza nei rapporti internazionali per tutto quanto concerne la definizione delle regole del gioco e le tecniche di formazione di atleti, e tecnici; svolge attività di ricerca, formazione e specializzazione in tutti gli aspetti del gioco del calcio e dei fenomeni sociali, culturali, scientifici ed economici ad esso connessi.

Il Settore Tecnico ha la propria sede operativa presso il Centro Tecnico Federale della FIGC di Coverciano (C.T.F.) e sovrintende alla sua gestione secondo le direttive del Consiglio Federale.

Il C.T.F. di Coverciano ospita:
la FONDAZIONE "MUSEO DEL CALCIO - CENTRO DI DOCUMENTAZIONE STORICA E CULTURALE DEL GIUOCO DEL CALCIO";
- la sede del COMITATO REGIONALE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI;
- la sede del COMITATO REGIONALE SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO;
- la sede del COMITATO REGIONALE ARBITRI (C.R.A.);
- la sede della SEZIONE A.I.A. DI FIRENZE;
- la sede dell'ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO (A.I.A.C.);
Le interazioni fra
Settore Tecnico e Coverciano sono così intense e fortemente caratterizzate da una storia e da un percorso comuni da aver determinato nell'opinione pubblica e negli stessi addetti ai lavori interni ed internazionali la prassi consolidata di usare indifferentemente i due termini attribuendo spesso a Coverciano le iniziative e le attività che sono realizzate dal Settore Tecnico. 
(Fonte: F.I.G.C.) 

 
Storia
Presidenti
Inquadramento e disciplina dei Tecnici

Art. 30 - Sospensione volontaria
1. l Tecnici che intendono espletare attività di altra natura inerente al calcio devono presentare domanda di sospensione all'Albo e nei Ruoli, precisando la natura di tale attività.
2. I Tecnici che abbiano ottenuto dal Settore Tecnico la sospensione non possono svolgere mansioni di Allenatore o di Direttore Tecnico. La sospensione cessa nel momento in cui vengono meno i motivi per i quali era stata richiesta.
3. Sono perseguibili disciplinarmente i Tecnici che espletano attività di altra natura inerente al calcio senza avere chiesto ed ottenuto la sospensione. La nuova attività non consente l'ammissione in campo a tale titolo.
4. Il decorso del periodo di sospensione non esonera dall'obbligo di partecipare agli incontri e seminari di aggiornamento tecnico e dall'obbligo di cui all'art. 14.
Art. 31 - Attività dei Tecnici quali calciatori
1. II Settore Tecnico è retto dal Presidente Delegato che ne risponde al Presidente Federale ed al Consiglio Federale.
2. II Presidente Delegato del Settore Tecnico è nominato per due stagioni sportive dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale.
3. La definizione dei principi e criteri tecnici per lo sviluppo dell'attività calcistica spetta al Consiglio Direttivo, che viene nominato dal Consiglio Federale per due stagioni sportive.
4. II Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente Delegato al Settore Tecnico ed é formato da altri quindici componenti così nominati dal Consiglio Federale:
a) sei componenti nominati per riconosciuta specifica professionalità ed esperienze nelle materie attinenti alle funzioni del Settore Tecnico;
b) tre componenti nominati rispettivamente su designazione uno della Lega Nazionale Professionisti, uno della Lega Professionisti Serie C e uno della Lega Nazionale Dilettanti;
c) due componenti nominati su designazione uno dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e uno dall'Associazione Italiana Arbitri;
d) tre componenti nominati su una designazione ciascuna delle Associazioni di Categoria degli Allenatori, dei Calciatori, dei Medici;
e) dal Commissario Tecnico della Squadra Nazionale A.
5. Tra i componenti del Consiglio Direttivo, il Consiglio Federale nomina, sentito il Presidente Delegato al Settore Tecnico, un Vice-Presidente e tre membri del Comitato Esecutivo.
6. II Consiglio Direttivo assume le decisioni e le iniziative per l'attuazione delle attribuzioni previste dall'art. 1 del presente Regolamento.
7. II Presidente convoca periodicamente il Consiglio Direttivo e ne formula l'ordine del giorno, tenendo anche conto delle richieste avanzate dai suoi componenti.
8. Su invito del Presidente possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo rappresentanti di altri organi federali o di Associazioni riconosciute dalla F.l.G.C., nonché esperti nelle materie attinenti alle attività del Settore.
9. II Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente e da tre membri del Consiglio Direttivo.
10. Il Comitato Esecutivo ha facoltà di adottare e rendere immediatamente esecutivi provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo al quale, comunque, devono essere sottoposti per la ratifica nella prima riunione utile. Il Comitato Esecutivo esercita inoltre le funzioni disciplinari previste dal presente Regolamento.
11. Per particolari ed urgenti motivi il Presidente Delegato può adottare e rendere immediatamente esecutivi provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo ai quali, comunque, devono essere sottoposti per la ratifica nella prima riunione utile. La mancata ratifica comporta la immediata decadenza degli stessi.
Art. 32 - Norme di comportamento
1. I Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali.
2. Essi devono essere esempio di disciplina e correttezza sportiva e debbono, nei rapporti con i colleghi, ispirare la loro condotta ai principi della deontologia professionale.
3. In caso di violazione delle norme di comportamento, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico adotta nei confronti degli iscritti, nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 33 del presente Regolamento, i provvedimenti disciplinari previsti dal Codice di Giustizia Sportiva.
Art. 33 - Disciplina dei Tecnici
1. I Tecnici sono soggetti alla giurisdizione degli Organi disciplinari nei procedimenti per illecito sportivo e, se tesserati per società, per le infrazioni inerenti all'attività agonistica.
2. Per tutte le altre infrazioni e, in particolare, per le violazioni di cui all'art. 35 del presente Regolamento, i Tecnici, compresi quelli Federali, sono soggetti alla giurisdizione del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico.
3. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal Comitato Esecutivo, previa contestazione scritta degli addebiti all'interessato, il quale, nel termine di quindici giorni dalla ricezione della contestazione, può presentare le proprie controdeduzioni. Avverso i provvedimenti adottati è ammesso ricorso al Presidente della F.l.G.C. entro trenta giorni dalla comunicazione.
4. Nel caso in cui, nel corso del giudizio, emergano responsabilità di società, copia degli atti viene trasmessa alla Lega o al Comitato di appartenenza per i necessari deferimenti e ne viene data comunicazione al Presidente della F.l.G.C..
5. Le Leghe ed i Comitati comunicano al Settore Tecnico i provvedimenti adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva a carico dei Tecnici tesserati per società e, nel caso previsto dal precedente comma, i provvedimenti a carico delle società.
Art. 34 - Obblighi e deroghe
1. L'attività degli Allenatori presso le società è disciplinata come segue:
A) Serie "A" e "B":
Aa) la prima squadra delle società della Lega Nazionale Professionisti deve essere obbligatoriamente affidata ad un Direttore Tecnico o ad un Allenatore Professionista di 1a categoria che ne assume l'effettiva responsabilità;
Ab) all'Allenatore Responsabile deve essere affiancato un altro Allenatore Professionista di 1a categoria, ovvero un Allenatore Professionista di 2a categoria, che assume la qualifica di Allenatore "in seconda". Al Direttore Tecnico invece deve essere affiancato obbligatoriamente un Allenatore Professionista di 1a categoria;
Ac) il Consiglio Direttivo può concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Aa) per gli Allenatori Professionisti di 2a categoria che abbiano guidato le loro squadre alla promozione dalla Serie "C1", alla Serie "B". La deroga è concessa con efficacia limitata al periodo in cui l'allenatore guida effettivamente, senza soluzione di continuità, la prima squadra della società nei Campionati della Lega Nazionale Professionisti. II Consiglio Direttivo può, altresì, concedere deroga ad allenare la prima squadra di società aderente alla Lega Nazionale Professionisti, diversa da quella che ha conseguito la promozione, qualora l'allenatore sia stato ammesso al corso per l'abilitazione ad Allenatore Professionista di 1a categoria. In tale ultimo caso, la deroga ha efficacia per una stagione sportiva e può essere rinnovata per una seconda stagione sportiva nel caso di riconosciuta idoneità al proseguimento del corso abilitativo;
Ad) il Consiglio Direttivo può, altresì, concedere deroghe alla disposizione di cui al comma 1 per gli Allenatori Professionisti di 2a categoria che, al termine del primo anno di corso per l'abilitazione ad Allenatore Professionista di 1a categoria, siano stati riconosciuti idonei al proseguimento del corso stesso. La deroga è concessa con efficacia limitata ad una stagione sportiva;
Ae) gli Allenatori Professionisti di 2a categoria che, per effetto della deroga ottenuta, allenino per cinque anni consecutivi la prima squadra di una società che milita nella Lega Nazionale Professionisti vengono abilitati ad ogni effetto Allenatori Professionisti di 1a categoria previo colloquio da sostenere con esito positivo, davanti ad apposita Commissione del Settore Tecnico;
Af) in caso di licenziamento dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro Allenatore Professionista di 1a categoria o Direttore Tecnico;
Ag) la società, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo, può affidare, per la durata massima di trenta giorni nel corso della stagione o di sessanta giorni nella fase conclusiva della stessa, la responsabilità tecnica della prima squadra ad un Allenatore Professionista di 2a categoria. L'autorizzazione viene trasmessa alla società interessata dal Settore Tecnico che ne dà comunicazione alla Lega Nazionale Professionisti, la quale provvede ad impartire le necessarie disposizioni per l'ammissione in campo dell'allenatore autorizzato;
Ah) in caso di malattia dell'allenatore responsabile della prima squadra o in altri casi di forza maggiore, il Consiglio Direttivo può autorizzare l'Allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino a quando l'impedimento non sia rimosso, ferma restando ogni valutazione in ordine allo stato di malattia o alle cause di forza maggiore;
Ai) in caso di squalifica dell'allenatore responsabile della prima squadra il Consiglio Direttivo può autorizzare l'allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino al termine della squalifica.
B) Serie "C1" e "C2":
B) Serie "C1" e "C2":
Ba) la prima squadra delle società della Lega Professionisti Serie C deve essere obbligatoriamente affidata ad un Direttore Tecnico o ad un Allenatore Professionista di 1a categoria o ad un Allenatore Professionista di 2a categoria che ne assume la responsabilità tecnica;
Bb) all'allenatore responsabile deve essere affiancato un altro Allenatore di 1a, di 2a,di Base o di 3a categoria, che è definito allenatore "in seconda";
Bc) il Consiglio Direttivo può concedere deroghe alle disposizioni di cui al comma precedente soltanto per Allenatori di Base o Allenatori di 3a categoria che abbiano guidato le loro squadre alla promozione in C2 dal Campionato Nazionale Dilettanti. La deroga è concessa con efficacia limitata al periodo in cui l'allenatore guida effettivamente, senza soluzione di continuità, la prima squadra della società nel Campionato di C2 o di C1, in caso di ulteriore promozione;
Bd) in caso di licenziamento dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad un Direttore Tecnico o ad altro Allenatore Professionista di 1a categoria o di 2a categoria;
Be) la società, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, può affidare, per la durata massima di trenta giorni nel corso della stagione o di sessanta giorni nella fase conclusiva della stessa, la responsabilità tecnica della prima squadra ad un Allenatore di Base o Allenatore di 3a categoria, con esclusione di ogni altra deroga;
Bf) l'autorizzazione viene trasmessa alla società interessata dal Settore Tecnico, che ne dà comunicazione alla Lega Professionisti Serie C, la quale provvede ad impartire le necessarie disposizioni per l'ammissione in campo dell'allenatore autorizzato;
Bg) in caso di malattia dell'allenatore responsabile della prima squadra o in altri casi di forza maggiore, che impediscono allo stesso di attendere alle mansioni cui è preposto, il Consiglio Direttivo può autorizzare la società ad utilizzare, sino a che l'impedimento non sia rimosso, altro allenatore, anche se di Base o di 3a categoria, purché tesserato dall'inizio della stagione stessa;
Bh) è di competenza del Consiglio Direttivo ogni valutazione in ordine allo stato di malattia o alle cause di forza maggiore;
Bi) in caso di squalifica dell'allenatore responsabile della prima squadra, il Consiglio Direttivo può autorizzare un altro Tecnico Professionista tesserato per la stessa società a dirigere la prima squadra sino al termine della squalifica.
C) Campionato Nazionale Dilettanti; di Serie A e B del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque; di Eccellenza Regionale; di Promozione; di Prima e Seconda Categoria:
Ca) la prima squadra deve obbligatoriamente essere affidata ad un Direttore Tecnico o ad un Allenatore di 1a, di 2a, di Base o di 3a categoria e per i Campionati di Calcio a Cinque ad un Allenatore di Calcio a Cinque;
Cb) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato;
Cc) i Comitati della Lega Nazionale Dilettanti segnalano al Settore Tecnico eventuali violazioni alla presente disposizione per i provvedimenti di cui agli artt. 33 e 35 del presente Regolamento.
D) Attività giovanile delle società:
Da) il Comitato Esecutivo del Settore, sentite le Leghe ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, può determinare obblighi e formalità per l'affidamento della responsabilità tecnica dell'attività giovanile presso la società;
Db) le squadre delle società di A, B e C1 che partecipano ai Campionati della categoria "Primavera" o corrispondente devono essere affidate alla responsabilità tecnica di un Allenatore Professionista.
Art. 35 - Preclusioni e sanzioni
1. I Tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse, fatta eccezione per eventuali ipotesi previste dall'Accordo Collettivo con gli Allenatori Professionisti, nonché per quanto previsto dal comma 2 dell'art. 27.
2. Ai Tecnici è vietato dl prestare la loro opera, sia pure temporanea ed occasionale, a favore di società per le quali non hanno titolo a tesserarsi.
3. Ai Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico è fatto divieto dl trattare direttamente o indirettamente e comunque di svolgere attività collegate al trasferimento ed al collocamento dei calciatori. Essi sono soltanto legittimati a fornire alle società di appartenenza la loro consulenza di natura esclusivamente tecnica.
4. Ai Tecnici è, altresì, vietato dl svolgere mansioni riservate, in base al presente Regolamento, a Tecnici di categoria superiore, senza la specifica autorizzazione in deroga, di competenza del Consiglio Direttivo.
5. Gli iscritti all'Albo del Tecnici o ai Ruoli non possono svolgere attività giornalistica inerente al calcio, neppure in qualità dl collaboratori, se non preventivamente autorizzati dal Settore Tecnico o se non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 30.
6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta l'adozione dl provvedimenti disciplinari.
7. In caso di accertata violazione del divieto di cui al precedente comma 4, il Comitato Esecutivo revoca l'autorizzazione concessa ai sensi dell'art. 66, comma 1, lett. c), N.O.I.F. 

Componenti
Regolamento S. T.
Sito Settore Tecnico