Christian DE MARTINO
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Esiste a livello nazionale un insieme di
figure professionali di cui il mondo
sportivo si serve per mantenere o ritrovare
la migliore condizione fisica degli atleti,
tra questi c’è il Massofisioterapista.
07/09/1976: questa potrebbe essere una data
qualunque ma per tanti massofisioterapisti
rappresenta la data in cui un decreto
ministeriale ha stabilito il loro
mansionario che recita quanto segue “il
massofisioterapista è in grado di svolgere
tutte le terapie di massaggio e fisioterapia
in ausilio all’opera dei medici sia nel
libero esercizio della professione sia
nell’impiego in enti pubblici e privati,
nell’ambito delle disposizioni di legge.
Pertanto esegue ed applica tutte le tecniche
del massaggio e della fisioterapia
sull’ammalato secondo le istruzioni del
sanitario, a livello di personale ausiliario
e di terapista della riabilitazione”.
Nota oramai da tempo la diatriba che
sussiste tra fisioterapisti e
massofisioterapisti, abbiamo contattato il
presidente del Cda della scuola di
massofisioterapia di Perugia “Enrico Fermi”
Fabrizio Fornari per fare chiarezza su
questo tema.
Intervista
D – Buongiorno Prof. Fornari,
esiste da anni un contenzioso tra i
fisioterapisti e i massofisioterapisti.
Ci spiega brevemente la differenza tra le
due professioni sanitarie e il motivo per
cui sembra che ci siano problemi per i
massofisioterapisti nell’esercizio delle
proprie funzioni?
R – In Italia in effetti, già
dagli anni Settanta sono da sempre esistite
due figure sanitarie nel settore della
riabilitazione, quella del terapista della
riabilitazione e questa del
massofisioterapista.
Con l’evolversi della normativa e la nascita
dei Diplomi Universitari fu originariamente
istituito il profilo di laurea per terapisti
della riabilitazione, poi trasformato nella
figura del fisioterapista. Invece il profilo
del massofisioterapista non fu riordinato a
livello universitario, né soppresso.
L’interpretazione restrittiva degli ex
terapisti della riabilitazione fu che il
profilo universitario doveva necessariamente
inglobare anche la figura e le mansioni del
massofisioterapista, mentre molte regioni e
l’allora Ministro della Pubblica Istruzione
rimasero dell’idea che la formazione
professionale per massofisioterapista
dovesse ancora avvenire secondo profili
professionali non già universitari.
È questa la genesi che ancora oggi oppone
fisioterapisti e massofisioterapisti.
D ‐ Come mai il
massofisioterapista non è stato inserito dal
Ministero della Salute come figura
riabilitativa?
R – Ciò dipende dal fatto che
il Ministero, assumendo, legittimamente, che
il massofisioterapista sia una professione
non riordinata ha ritenuto, e qui meno
legittimamente che tale figura non possieda
un quadro normativo strutturato ed
articolato, impedendo al detto
professionista percorsi di aggiornamento
continuo. A mio avviso, si tratta di un
assunto meramente interpretativo che non
trova riscontro nella ratio che ha ispirato
i percorsi ECM.
Peraltro, ammesso che la posizione del
Ministero risulti in qualche modo fondata,
non si comprende perché il
massofisioterapista non risulti nell’elenco
delle attività riconosciute dal Ministero.
Va in ogni caso detto come la declaratoria
delle figure ministeriali non veicoli un
vincolo normativo, ma indichi piuttosto solo
una scelta di politica sanitaria.
D – Con sentenza 5225 del 2007
il Consiglio di Stato si è espresso a favore
dei massofisioterapisti stabilendo che la
professione è ancora valida e resta
configurata nei termini del vecchio
ordinamento e con essa i relativi corsi di
formazione.
Sembra che sussistano dei dubbi da parte di
alcune Asl italiane sulla legittimità del
titolo in quanto le stesse impediscono i
trattamenti su pazienti convenzionati. Cosa
ne pensa?
R – Queste perplessità nascono
dall’esistenza di una circolare a firma del
Ministro, alla quale molti hanno attribuito
significati non esplicitati nel testo.
In quella circolare infatti si dice a chiare
lettere che il massofisioterapista è
professione, è figura sanitaria, è figura
legittimamente abilitata ad operare.
Da ciò certo non discende che il
massofisioterapista e l’ex terapista della
riabilitazione (fisioterapista) siano
un’unica figura.
E tuttavia ciò non deve portare a
considerare il massofisioterapista come
figura dequalificata e priva di mansionario.
Quando la si ritenga tale, si incappa nelle
difficoltà sollevate dalle ASL alle quali
lei si riferisce.
D – La sentenza del Consiglio
di Stato non è stata l’unica che si è
espressa favorevolmente, anche il Tar e
l’Antitrust hanno sottolineato alcuni punti
a favore del massofisioterapista.
Alla luce di ciò, perché i fisioterapisti
continuano ad “ostacolare” questa
professione?
R – Spesso in Italia figure
professionali che coprono, in parte, aree
simili si sono scontrate e si sono
contrapposte.
È un vecchio problema che affonda le radici
in ragioni culturali che si sono
storicamente sedimentate.
Io ritengo che le particolari esigenze
assistenziali del territorio italiano,
nonché lo stesso patrimonio scientifico che
opera nei profili professionali di queste
due figure aprano importanti spazi di
interazione soprattutto all’interno di
quella complessità della conoscenza senza la
quale ogni sapere resterebbe chiuso in se
stesso e privo di relazioni effettive con la
vita concreta degli uomini e con i loro
bisogni.
D – In conclusione e allo
stato attuale delle cose, cosa consiglia ad
un ragazzo che ha intenzione di iscriversi
presso una scuola di formazione per
massofisioterapisti? Che garanzie avrà di
conseguire un titolo giuridicamente valido
alla fine del triennio formativo?
R – Secondo i pronunciamenti
giurisdizionali esistenti e sulla base di
quanto affermato da varie autorità statali
il profilo ha oggi uno status ben definito.
Per questa ragione gli consiglierei di
seguire la propria passione e quelli che
sono i progressi della scienza e della
conoscenza, nella convinzione che saranno le
leggi future a doversi adeguare ad esse e
non esse a doversi adeguare a un sistema
normativo astratto e miope.
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