Indicazioni generali per la ripresa delle attività del calcio dilettantistico e giovanile
Linee Guida
di Federazione Italiana
Giuoco Calcio
Indicazioni generali per la ripresa delle attività del calcio dilettantistico e giovanile (ivi compresi il calcio femminile, il futsal, il beach-soccer e il calcio paralimpico e sperimentale) in previsione della ripartenza delle competizioni sportive (Tornei e Campionati), finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 [il “Protocollo”]
FIGURE DI RIFERIMENTO
Legale rappresentante della associazione/società sportiva
È il soggetto formalmente responsabile di tutti gli adempimenti di legge posti a capo della associazione/società sportiva.
Il rischio-Covid non modifica, di per sé, i profili di responsabilità, sia civile sia penale, in cui può incorrere il legale rappresentante e responsabile di una associazione/società sportiva, in qualità di gestore dell’impianto e organizzatore delle attività sportive.
Egli, infatti, rimane tenuto a garantire l'incolumità fisica degli utenti (atleti/e, soci, tesserati, frequentatori, collaboratori, allenatori, ecc.) e a adottare in via preventiva tutte le misure organizzative e tutte le cautele idonee a impedire il superamento dei limiti di rischio connaturati alla normale pratica sportiva.
Vige, in altre parole, la responsabilità del gestore dell’impianto, secondo i principi generali del Codice Penale (art. 40) e del Codice Civile (art.2043 e 2051), che gli impongono di predisporre adeguate misure di tutela nei confronti di chi venga chiamato ad operare nell’ambito dell’attività di riferimento dell’associazione/società sportiva dilettantistica, per prevenire e neutralizzare qualsiasi situazione di pericolo e di danno.
Con l’emergenza Covid-19 e i rischi connessi sono stati introdotti specifici protocolli di sicurezza da adottare e rispettare scrupolosamente, ma le regole ordinarie che disciplinano le responsabilità civili e penali dei dirigenti sportivi non sono cambiate: il legale rappresentante potrà essere ritenuto responsabile in caso di contagio da Virus Covid-19 o SARS-CoV-2, ma solo se fosse dimostrato il nesso causale fra il comportamento, doloso o colposo, del legale rappresentante e l’avvenuto contagio.
Al riguardo, in analogia a quanto già chiarito dall’INAIL a proposito della responsabilità del datore di lavoro, è da ritenersi che il legale rappresentante della associazione/società sportiva risponda penalmente e civilmente delle infezioni da Covid-19 solo se viene accertata la sua responsabilità per dolo o per colpa, ovvero per avere causato l’evento dannoso.
Particolarmente significativo appare, a questo proposito, il seguente ulteriore passaggio sempre contenuto nella suddetta nota dell’INAIL: “Al riguardo, si deve ritenere che la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione all’andamento epidemiologico, rendano peraltro estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro”.
Delegato per l’Attuazione del Protocollo (DAP) L’attività principale del DAP è quella di verificare che il protocollo venga applicato in occasione dello svolgimento delle gare o degli allenamenti. Per questo motivo è consigliabile individuare tale figura all’interno della società: presidente; direttore; altro dirigente; segretario; medico; allenatore; referente organizzativo; etc., con preferenza per i soggetti che solitamente sono presenti nell’impianto, anche svolgendo differenti ruoli. In ogni caso, non deve essere necessariamente un medico.
Per svolgere le proprie mansioni, il DAP non ha bisogno di una particolare formazione specifica pregressa, ma deve essere a conoscenza dei contenuti del Protocollo e saperne attuare le previsioni, limitatamente alle attività necessarie allo svolgimento delle gare o allenamenti nel proprio impianto.
Ancorché non obbligatoria, la partecipazione del DAP ad eventuali attività di formazione organizzate da uno dei seguenti soggetti: FIGC e sue componenti; LND; Comitato Regionale; propria società sportiva è - in ogni caso - fortemente consigliata.
A scanso di qualsiasi equivoco, si segnala che la FIGC non ha autorizzato alcun soggetto diverso da quelli sopra indicati ad organizzare/erogare corsi di formazione per la figura del DAP, né concesso il proprio patrocinio ad iniziative simili.
È consigliabile che il DAP sia sempre presente nell’impianto in occasione delle attività (soprattutto gare, ma anche allenamenti) e sia chiaramente individuabile da tutti coloro che hanno accesso all’impianto stesso, da qui la necessità di individuarlo tra i soggetti facenti parte della società.
Le società possono inoltre incaricare più soggetti per svolgere il ruolo di DAP, anche al fine di delegare eventuali funzioni in caso di necessità o favorire la copertura con maggiore praticità delle attività in caso di eventi concomitanti o ravvicinati.
Non è tuttavia necessario avere un DAP per ciascuna squadra e/o impianto, basta che nella giornata delle attività o degli eventi gli adempimenti vengano puntualmente assolti.
A meno che il DAP non sia lui stesso un medico, va sempre garantito il contatto agevole del DAP con un medico di riferimento, specie per gli adempimenti di competenza medica che potranno essere richiesti, anche se non è necessaria la presenza fisica del medico in occasione delle attività (allenamenti e gare). In ogni caso, pur rimanendo fortemente consigliato, non sussiste obbligo per le società/associazioni sportive dilettantistiche di dotarsi formalmente di un medico competente o di un medico sociale, a meno che non vi fosse l’obbligo per la categoria di appartenenza già in epoca pre-emergenza Covid.
Analogamente, se il DAP non ha specifiche competenze al riguardo, è sempre opportuno (ma non obbligatorio) individuare un referente della associazione/società sportiva esperto in misure di prevenzione da contagio di SARS-CoV-2 (ad esempio un medico), al quale potersi rivolgere per qualsiasi dubbio in materia di prevenzione e protezione per la verifica degli adempimenti di legge in materia di sicurezza nei luoghi dove si svolge l’attività.
Nel caso in cui sia prevista la figura del Delegato Gestione Evento (obbligatoria, in ambito dilettantistico, ai sensi del DM 13 agosto 2019, solo per gli impianti di capienza superiore ai 7.500 spettatori), infine, questa può svolgere/comprendere anche la funzione del DAP.
MODULISTICA
Certificato di idoneità alla pratica sportiva
Tutti i soggetti (calciatori/calciatrici, allenatori) che prendono parte alle attività devono essere in possesso di certificato medico di idoneità alla pratica sportiva, agonistica o non agonistica a seconda di quanto richiesto dalle norme in vigore, in corso di validità.
Ove tali certificati risultino scaduti o mancanti, Il Presidente della associazione/società sportiva, anche per il tramite del medico competente o del medico sociale o del DAP (con il relativo medico di riferimento), dovrà acquisire preventivamente i nuovi certificati.
In tutti i casi, il trattamento dei dati sensibili e la conservazione dei certificati da parte della associazione/ società sportiva deve sempre avvenire nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della privacy.
In tutti i casi di pregressa infezione da SARS-Cov-2, e relativa guarigione, intervenuta sia prima della ripresa dell’attività sia in corso di stagione, i soggetti che prendono parte all’attività dovranno provvedere ad una nuova visita per il rilascio della certificazione d’idoneità sportiva, ove richiesta, anche se ancora in possesso di un certificato in corso di validità.
Nella richiesta obbligatoria di nuova visita medico sportiva deve essere chiaramente indicata la dicitura: “atleta già positivo all’infezione da Covid-19”.
La riammissione di Operatori Sportivi dopo un periodo di malattia da infezione da SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta guarigione" rilasciata dalle autorità sanitarie territorialmente competenti (ASL/ATS/medico di base); tale comunicazione andrà inoltrata al Presidente della Società Sportiva per il tramite del medico competente o del medico sociale o del medico di riferimento del DAP.
Per l’attività delle Squadre Nazionali la comunicazione dovrà pervenire al Medico Federale o, in caso di rappresentative e selezioni territoriali, ai Referenti Medici centrali e/o periferici delle singole componenti.
In assenza di idoneo certificato o qualora lo stesso non sia in corso di validità e non sia stato opportunamente rinnovato non è consentito prendere parte agli allenamenti e alle gare.
Autocertificazione
L’autocertificazione dell’assenza - negli ultimi 14 giorni - di sintomi Covid-19 e di contatti diretti con casi accertati Covid-19 o persone sospette deve essere prodotta, secondo il fac-simile allegato al Protocollo, da tutti gli Operatori Sportivi (atleti/e, allenatori, istruttori, arbitri, dirigenti, medici, altri collaboratori, accompagnatori, etc. – anche se non tesserati) che accedono all’impianto sportivo in occasione di allenamenti o gare e acquisita dalla associazione/società sportiva che organizza l’attività, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento e conservazione dei dati sensibili.
L’autocertificazione ha validità di 14 giorni, dopo di che va nuovamente compilata dall’Operatore Sportivo interessato. Nel corso dei 14 giorni di validità ciascun Operatore Sportivo che partecipa all’attività ha comunque l’obbligo di comunicare alla associazione/società sportiva eventuali variazioni del proprio stato di salute.
Resta comunque obbligo della associazione/società sportiva la registrazione della presenza ad ogni ingresso presso la struttura.
In occasione di ogni gara, copia dell’autocertificazione deve essere prodotta tanto dai soggetti ospitanti che da quelli ospiti, nonché dagli arbitri, all’atto dell’ingresso nell’impianto.
Le autocertificazioni dovranno essere costantemente a disposizione delle autorità sanitarie e sportive che ne facessero richiesta per verifica.
Per l’accesso agli allenamenti, l’autocertificazione può essere acquisita anche preventivamente dall’associazione/ società sportiva e deve essere rinnovata ad ogni variazione dello stato di salute o comunque una volta decorsi 14 giorni dalla compilazione.
La consegna dell’autocertificazione equivale alla registrazione della presenza e consente la tracciabilità; se ne ritiene pertanto sempre necessaria l’acquisizione da parte dell’associazione/società sportiva che organizza l’attività.
La mancata presentazione dell’autocertificazione comporta il divieto di accesso nell’impianto sportivo per il soggetto trasgressore.
Per gli atleti/atlete e gli arbitri minori l’autocertificazione deve essere firmata da chi esercita la responsabilità genitoriale (uno solo) o dal tutore legale.
In tutti i casi, il trattamento dei dati sensibili e la conservazione delle autocertificazioni da parte delle associazioni/società sportive deve sempre avvenire nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della privacy.
Ulteriori certificazioni sanitarie richieste per gli Operatori Sportivi che partecipano a competizioni riconosciute di rilevanza nazionale e internazionale dalla Federazione Atleti/e, allenatori, istruttori, dirigenti e altri operatori (il cosiddetto “gruppo squadra”) facenti parte di squadre o rappresentative partecipanti a competizioni riconosciute di interesse nazionale e internazionale dalla FIGC (segnatamente: Serie B femminile; campionati Primavera maschili e femminili; Campionati Nazionali LND; raduni e tornei delle Squadre Nazionali giovanili e delle rappresentative e squadre nazionali LND; Campionati e Tornei Giovanili Nazionali FIGC incluse loro fasi interregionali; Tornei Nazionali e Internazionali opportunamente autorizzati organizzati da società), così come gli arbitri impegnati nelle stesse, devono effettuare, prima dell’inizio dell’attività della stagione 2020/2021 (una prima volta prima del raduno pre-campionato e una seconda volta prima della prima gara ufficiale della stagione), i Test sierologici per la ricerca di anticorpi anti SARS-CoV-2 utilizzando esclusivamente metodi analitici di tipo quantitativo o comunque certificati (non sono ammessi i Test qualitativi) e, in caso di positività, tamponi nasofaringei (per Test molecolari - PCR - o test rapidi di tipo antigenico).
La certificazione medica attestante l’effettuazione dei suddetti Test e il loro esito negativo, così come degli eventuali altri accertamenti medici conseguenti, deve essere acquisita e conservata, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della privacy, dall’associazione/società sportiva/rappresentativa/Squadra Nazionale di appartenenza del soggetto interessato.
Si invitano le società partecipanti a programmare i Test sierologici in anticipo rispetto al momento del raduno/prima gara e comunque non anteriormente a sette giorni precedenti.
Ciò poiché, in caso di positività al Test sierologico di uno o più soggetti del “gruppo squadra”, questi ultimi dovranno essere sottoposti a Test molecolare (tampone nasofaringeo) e i loro “contatti stretti” non potranno accedere all’impianto o rimanere nel “gruppo squadra” fino alla conferma dell’esito negativo dei suddetti Test o, in caso di positività anche al Test molecolare, solo dopo l’effettuazione, con esito negativo, di Test molecolari da parte di tutto il gruppo dei “contatti stretti” (ferme restando le altre eventuali disposizioni delle autorità sanitarie competenti per territorio in materia di quarantena e/o isolamento fiduciario).
Nel caso in cui gli atleti/le atlete, successivamente alla loro partecipazione alle competizioni in oggetto, rientrino a far parte di un “gruppo squadra” tenuto all’applicazione del Protocollo previsto per l’attività professionistica (es. calciatori/calciatrici Primavera che si aggregano alla prima squadra), dal momento di tale rientro gli stessi proseguiranno con l’effettuazione dei Test molecolari e sierologici previsti dal “Protocollo professionisti” secondo la frequenza ivi contemplata.
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