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Disciplina della tutela
sanitaria delle attività
sportive e della lotta
contro il doping
In base alla Legge 376
per la “disciplina della
tutela sanitaria delle
attività sportive e
della lotta contro il
doping”, entrata in
vigore il 2 gennaio
2001, costituiscono
doping la
somministrazione o
l’assunzione di farmaci
o di sostanze
farmacologicamente
attive e l’adozione o la
sottoposizione a
pratiche terapeutiche,
non giustificate da
condizioni patologiche
ed idonee a modificare:
- le condizioni
biologiche
dell’organismo al fine
di migliorare le
prestazioni agonistiche
degli atleti;
- i risultati dei
controlli sull’uso dei
farmaci, delle sostanze
e delle pratiche
suddette.
I farmaci, le sostanze
farmacologicamente
attive e le pratiche
terapeutiche, il cui
impiego è considerato
doping, sono individuati
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